Reclami e denunce

Secondo quanto stabilito del decreto legislativo 111/95, il cliente deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, al tour operator o all’agenzia di viaggio le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi oppure entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro.

In caso di insolvenza o di fallimento del tour operator, il consumatore può rivolgersi al Fondo Nazionale di Garanzia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la tutela delle seguenti esigenze:

  • rimborso del prezzo versato;
  • rimpatrio nel caso di viaggio all’estero.

Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzazione.

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